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Il Soft Air e la legge

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-Delta-
view post Posted on 12/9/2010, 13:14




Intanto bisogna necessariamente chiarire che il softair è legale e riconosciuto come attività sportiva ufficiale dal CONI, e quindi non vi è alcuna legge che vieta di praticare questo sport. Naturalmente essendo un gioco pò "particolare" bisogna assicurarsi di avere qualche accortezza in più, per non incorrere in spiacevoli e fastidiose situazioni.

Tali accorgimenti sono:

Giocare all'intermo di un club regolarmente registrato, che possono fornire una adeguata copertura assicurativa;
Avvertire le Forze dell' Ordine (es. Questura, Comando Stazione dei Carabinieri, Corpo Forestale) indicando chiaramente la zona e l'area che viene interessata dal gioco, sia che sia una zona pubblica, o una zona privata o una zona data in concessione;
E' Necessario posizionare cartelli che indicano chiaramente, ad eventuali estranei, che è in atto nell'area una simulazione di wargame e che per proseguire all'interno della stessa è necessario di munirsi di occhiali e maschere protettive;
Utilizzare ASG non modificate o comunque di potenza inferiore ad 1 Joule;
Non rovinare colture in atto nell'area interessata o nei terreni limitrofi e soprattutto non sparare ad animali (domestici e non);
Disporre dell'autorizzazione del proprietario dell'area che si utilizza;
Evitare di andare avvicinarsi a strade trafficate o ad aree affollate, indossando la mimetica ed imbracciando le ASG (reato di procurato allarme).
Inoltre una delle problematiche relative alle ASG è quella legata alla questione del "tappo rosso" o indicata anche della "volata rossa". Ci sono, e si potrebbero verificare, casi in cui qualche giocatore ha subito il sequestro della propria arma, (anche se non proprio in maniera conforme alla legge) proprio per la mancanza di tali contrassegni sull'ASG. Analizzeremo brevemente quanto prevede in merito la legislazione italiana.


La Legge n°110 del 18.04.1975, all'articolo 5, prevede che i giocattoli riproducenti armi, non siano realizzati in modo da poterli trasformare in oggetti idonei all'offesa e che debbano avere l'estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un ben visibile tappo rosso incorporato. Ad integrazione della Legge 110/75 sono arrivate la Legge n° 36 del 1990 e la Circolare n°559 del 31.10.1996.

La Circolare 559 richiamando la Sentenze della Corte di Cassazione n°1664 del 30.05.1994 e n°1911 del 02.06.1994, mette in evidenza come siano soggetti alla disciplina dettata per le cosiddette armi giocattolo, i congegni da sparo ad aria compressa per i quali sia stata ritenuta insussistente l'attitudine a recare offesa.


CITAZIONE
«Per giocattoli ha inoltre precisato la Cassazione, «devono intendersi non solo gli oggetti prodotti per l'infanzia ma anche tutti quelli che abbiano come funzione naturale quella di essere destinati al divertimento, ivi compresi quelli relativi alle attivìtà ludiche degli adulti, di tal che il tappo rosso destinato a distinguere le armi giocattolo da quelle vere va apposto anche ai modelli non destinati ai bambini».

La circolare pone in evidenza che il termine "incorporato" applicato nella 110/75 debba intendersi come «intimamente connesso», e pertanto non asportabile senza danno per la volata della soft-air.


Allo stesso tempo pero' rammenta la sentenza n. 3394, emessa dalla Suprema Corte a sezioni riunite il 6 marzo 1992, che dice:


CITAZIONE
“Il semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un giocattolo riproducente un'arma sprovvisto di tappo rosso non è previsto dalla legge come reato. L'uso o il porto fuori dalla propria abitazione di un tale giocattolo assume rilevanza penale soltanto se mediante esso si realizzi un diverso reato dei quale l'uso o il porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante”.

Il problema della Circolare.559 è che si riferisce principalmente agli obblighi dei commercianti e non di chi deve poi trasportare la replica per cui si andava incontro a problemi di interpretazione.

La Cassazione Pen. sez. II,05/05/1993, n°4594 ha deliberato che:

CITAZIONE
"il semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un giocattolo riproducente un'arma privo del tappo rosso assume rilevanza penale solo se mediante esso si realizzi un reato del quale l'uso o il porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, dovendosi in tali casi ritenere la sussistenza del reato o dell'aggravante, ancorché si tratti di arma giocattolo. A carico, invece, di coloro che portino fuori dalla loro abitazione giocattoli riproducenti armi sprovvisti di tappo rosso non è più configurabile, per il semplice uso o porto, responsabilità penale, neppure in relazione agli artt. n°4 e 7 della L 895 del 1967, modificati dagli artt. 12 e 14 legge 497 del 1974, o allo art. 4 legge n.110 del 1975".

Inoltre la Cass. Pen., sez. I, 04/12/1992,n° 11640 delibera che:

CITAZIONE
"A seguito dell'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1990 n°36,non è più configurabile, a carico di coloro che portino fuori della propria abitazione armi giocattolo sprovviste di tappo rosso, responsabilità penale per semplice uso e porto, neppure in relazione agli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, modificati dagli artt. 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497, o all'art. 4 legge 18 aprile 1975 n.110".

Infine la Cass. pen., sez. I, 05/05/1992, n° 1141:

CITAZIONE
"La disposizione del comma sesto dell' art. 5 della legge n. 110/75, come sostituito dall 'art. 2 della legge n° 36 del 1990, individua,attraverso le condotte tipiche, i destinatari del precetto penalmente sanzionato nei soli fabbricanti e in coloro che pongono in commercio le armi giocattolo non rispondenti ai requisiti richiesti dalla legge. Ne consegue che l' inosservanza delle prescrizioni imposte integra reato proprio, non applicabile a persone diverse da quelle indicate, mentre non configura ipotesi di reato il semplice porto di arma giocattolo, a norma del settimo comma dello stesso art. 5".

La legge renderebbe possibile quindi il trasporto delle nostre ASG senza il tappo rosso e la volata colorata di rosso, ma, il fatto che cio' non costituisca un reato punibile non implica quello che si potrebbero comunque passare dei guai. n agente di controllo (Polizia di Stato, Polizia Locale, Carabiniere, ecc) che disconosca o che interpreti in maniera differente tale normativa, potrebbe comunque procedere al sequestro della nostra ASG ed alla denuncia del trasportatore, anche se questo non comporterebbe poi nessun tipo di azione e condanna penale, ma sicuramente porterebbe ad aver così rovinato una piacevole giornata di gioco .






Altre leggi:


ART.658 C.P. PROCURATO ALLARME PRESSO LE AUTORITA'

Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a un milione.

L'interesse giuridico protetto dalla norma in questione è la tutela della tranquillità pubblica, che potrebbe essere pregiudicata al seguito del diffondersi di annunci di pericoli gravi ed imminenti di varia natura, che si rivelano poi in realtà insussistenti. Il reato si perfeziona allorché siano portati a conoscenza delle Autorità di P.S. competenti sul territorio (o comunque persone preposte ad un pubblico servizio) annunci falsi, come quelli sopra descritti (l'enunciazione nella norma di alcune fattispecie di pericolo deve essere ritenuta meramente esemplificativa e non tassativa); ad ogni modo, si ritiene che l'oggetto dell'annuncio debba essere un "disastro imminente". Elemento fondamentale del reato è quindi "il merito" dell'annuncio: l'evento annunciato deve essere ovviamente "inesistente", poiché in caso contrario verrebbe meno il requisito dell'imputabilità stessa, ma deve essere anche "verosimile", ovvero tale da ingenerare nell'uomo medio la convinzione della sua veridicità. Il requisito della apparente veridicità del pericolo temuto è integrato automaticamente nel momento in cui una siffatta valutazione viene effettuata positivamente dalla Autorità preposte, le quali, per appunto, decidano di intervenire con apposita predisposizione operativa o d'intervento, al fine di adottare i provvedimenti che appaiano idonei al caso prospettato (come un generico intervento delle forze dell'ordine). In parole povere, il caso classico di fattispecie di procurato allarme è quello di chi, per scherzo, telefona ai Carabinieri comunicando loro una rapina inesistente.




ART.653 C.P. FORMAZIONE DI CORPI ARMATI NON DIRETTI A COMMETTERE REATI

Chiunque, senza autorizzazione, chi forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l'arresto fino ad un anno.

L'oggetto giuridico del reato è la tutela dell'ordine pubblico, ovvero, la preoccupazione che non vengano turbate la pace e la tranquillità dalla formazione (e dalla circolazione) di corpi armati (seppure, in questo caso, non diretti alla commissione di reati). A tale proposito è sufficiente ricordare che il D.Lgs.14/02/1948 n° 43 ha vietato la formazione di qualsiasi associazione di carattere militare (con l'intento di prevenire il ripetersi di uno dei fenomeni storici che costituirono il presupposto per l'avvento del regime autoritario preesistente). La norma intende punire tutti coloro che formano ed organizzano un corpo armato, ovvero un'organizzazione di persone munite di armi senza l'autorizzazione dell'autorità di P.S. competente sul territorio (la norma, peraltro, sembra escludere dal novero dei soggetti attivi del reato i semplici partecipanti al corpo armato). Il reato è istantaneo ed ad effetti permanenti, tant'è che lo scioglimento del corpo stesso, in un momento successivo, non esclude né attenua il reato. Una certa dottrina si è resa depositaria di un orientamento per cui la punibilità del comportamento suddetto dovrebbe essere esclusa qualora l'elemento teleologico del gruppo sia quello di commettere contravvenzioni e non delitti (ovvero, fattispecie di gravità minore). La pena è l'arresto fino ad un anno ed il delitto è punibile sia a titolo di dolo che a titolo di colpa. Data la non grave entità del bene giuridico protetto dalla norma (nell'ipotesi, ovviamente, in cui il corpo armato sia imputabile di sole contravvenzioni e non anche di delitti), si può ritenere che il reato sia perseguibile a querela di parte.




ART.682 C.P. INTRODUZIONE ABUSIVA IN LUOGHI MILITARI VIETATI

Chi si introduce in luoghi nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, è punito, qualora il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi ad un anno, ovvero con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila.

L'interesse protetto dalla norma in questione è quello dello Stato a che le opere costituite per la difesa militare possano essere celate da segreto ed inviolate, affinché non vi sia la possibilità, da parte di mandatari di uno Stato estero nemico o altra forza avversa all'ordine costituito, di carpire informazioni utili o addirittura vitali. Tant'è vero che, nel momento in cui la norma medesima si collega ad altre fattispecie criminose, viene richiamato l'art.260, ovvero il reato di spionaggio indiziario. Perché sussista la contravvenzione è richiesta l'esistenza di espresso divieto di accesso nel luogo, visualizzato con precisi cartelli stazionanti nei punti di accesso. La punibilità è indifferente a titolo di dolo o di colpa, mentre la pena è l'arresto da 3 mesi ad 1 anno o l'ammenda da lire centomila a lire saicentomila.




CIRCOLARE 31/10/1996 N° 559 IN MATERIA DI SOFT AIR

L'art. 5 della legge 18 aprile 1975. n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi delle munizioni e degli esplosivi, con modifiche Introdotte dalla Iene 21 Febbraio 1990, n. 36. Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni. degli esplosivi e dei congegni assimilati stabilisce che «I giocattoli riproducenti anni non possono essere fabbricati con impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo dei relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere l'estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato»

Pervengono numerosi quesiti in merito all'obbligatorietà o meno dell'apposizione dei tappo rosso all'estremità della canna di quella particolare tipologia di strumenti denominati «soft-air», oggetto in questi ultimi tempi di particolare attenzione. Tali strumenti, realizzati prevalentemente in materiale plastico. di massima costituiscono fedeli copie di armi da guerra o comuni da sparo; funzionano ad aria compressa o a gas compresso, sono attivati da meccanismi a molla o elettrici e per costruzione sono in grado di espellere esclusivamente pallini di plastica.

Prima della loro immissione in commercio i prototipi degli strumenti in questione vengono sottoposti all'esame della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi. Al fine di accertare - e se di caso escludere ai sensi dell'art. 2, comma terzo. della legge n. 110175 (così come sostituito dall'art. li della legge n. 36/90), la loro attitudine a recare offesa alla persona. Le soft-air sinora riconosciute come non idonee a recare offesa alla persona (energia alla volata non superiore a 1 Joule) sono state inserite in apposito elenco trasmesso alle SS.LL. con nota n. 559,C-50.824-E-93 dei 19 giugno 1995. Per quanto concerne la successiva immissione sul mercato e l'impiego prevalente delle sort-air («giochi di guerra» o «war games»), con la circolare n. 559/C/10865.10179.A.(2) dei 28 novembre 1995 sono state impartite direttive specifiche, cui si rimanda. I riscontri forniti dai signori questori della Repubblica alla sopra citata direttiva hanno confermato la notevole diffusione dei predetti strumenti, nonché la diversità di atteggiamento da parte dei produttori e dei commercianti riguardo all'apposizione dei tappo rosso alla volata;

emerso infatti che, in assenza di indicazioni in materia, molti fabbricanti e rivenditori commercializzano gli strumenti in argomento corredandoli proprio di tappo rosso parzialmente occlusivo o di colorazione rossa in volata.

Appare a questo punto utile rilevare che la Suprema Corte di cassazione, sezione I. con le sentenze dei 30 maggio 1994, n, 1664. e 2 giugno 1994, n. 1911, ha ritenuto soggetti alla disciplina dettata per le cosiddette armi giocattolo dall'art. 5 della citata legge n. 110175 i congegni da sparo ad aria compresa per i quali, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sia stata ritenuta insussistente, dall'apposita Commissione ministeriale, l'attitudine a recare offesa alla persona.

«Per giocattoli» ha inoltre precisato la Cassazione, «devono intendersi non solo gli oggetti prodotti per l'infanzia ma anche tutti quelli che abbiano come funzione naturale quella di essere destinati al divertimento, ivi compresi quelli relativi alle attività ludiche degli adulti, di tal che il tappo rosso destinato a distinguere le armi giocattolo da quelle vere va apposto anche ai modelli non destinati ai bambini».

Appare altresì utile rammentare la sentenza n. 3394, emessa dalla Suprema corte a sezioni riunite il 6 marzo 1992, che cosi recita:

"Il semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un giocattolo riproducente un'arma sprovvisto di tappo rosso non è previsto dalla legge come reato. L'uso o il porto fuori dalla propria abitazione di un tale giocattolo assume rilevanza penale soltanto se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l'uso o il porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante".

Tutto ciò premesso, preso atto dell'opportunità di fare chiarezza sulla materia e in aderenza alle conclusioni della Suprema corte, in vista della necessità di rendere gli strumenti in parola immediatamente riconoscibili come tali - evitando così che situazioni connesse al porto, trasporto, detenzione ed uso possano incidere negativamente sull'ordine e sulla sicurezza pubblica -. su conforme parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi si invitano le SS.LL. a partecipare, nelle forme ritenute più opportune il contenuto della presente circolare alle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in modo da consentire a produttori e commercianti dei settore dì prendere atto che le soft-air devono sottostare alla disciplina dettata per le cosiddette armi giocattolo dal 44 comma dell'art. 5 legge n. 110/75.

Con l'occasione le SS.LL. avranno cura di rammentare che il termine «incorporato» riportato dalla legge n. 110175 a proposito del tappo rosso - parzialmente occlusivo nella fattispecie - va inteso nel senso di «intimamente connesso», e pertanto non asportabile senza danno per la volata della soft-air.

I predetti obblighi dovranno essere estesi anche agli «Strumenti da segnalazione acustica» (armi da salve), declassificati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 110175 dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, anch'essi assimilabili alle «armi giocattolo», così come si evince. Fra l'altro dalla sentenza n. 1076 dei 10 febbraio 1995, della Cassazione penale sez. I.


Edited by -Delta- - 12/9/2010, 19:22
 
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